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COMUNE
di TAGGIA
Provincia di
Imperia
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Lì 25/07/2007
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N.
6
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OGGETTO:
DEFINIZIONE
INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E DEL
CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI
L’anno duemilasette
addì venticinque
del mese di luglio
alle ore ventuno
e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria
ed in seduta pubblica
di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
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Cognome e
Nome |
Presente |
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21. BOLLA MASSIMO - Consigliere |
Sì |
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Totale Presenti: |
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Totale Assenti: |
Assume la presidenza il SINDACO GENDUSO Dr. VINCENZO.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CANTARO Dr. CARMELO.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
Il Presidente introduce il terzo punto all’o.d.g. relativo
a “Definizione indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
comune e del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni”.
Spiega che con questa pratica si individuano – sulla base
della normativa vigente - alcune linee generali, i criteri e le indicazioni che
devono essere rispettate dall’amministrazione per la nomina dei rappresentanti
presso enti, aziende ed istituzioni.
Dopo avere riflettuto sui diversi requisiti richiesti, alla
luce anche dell’esperienza della
legislazione e bibliografica presente,
sono stati stabiliti un insieme di criteri, questa sera sottoposti all’attenzione del consiglio comunale.
Legge il contenuto dell’allegato alla deliberazione
riportante quanto segue:
“ Criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni
Art. 1 - Requisiti generali
1. Sulla base degli indirizzi
stabiliti nel presente documento, il sindaco provvede alla nomina dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nel rispetto
dell’applicazione delle disposizioni di legge vigenti nelle singole materie,
prevedenti già i criteri di nomina dei rappresentanti comunali; dell’applicazione
della normativa dettata dalle Convenzioni o dagli Statuti dei singoli Enti,
Aziende ed Istituzioni; dell’ applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 8,
comma 2, lettera n.) del Vigente statuto Comunale.
2.
Nella scelta delle persone da designare o da nominare si dovrà far esclusivo
riferimento ai requisiti di moralità
pubblica, competenza e professionalità richiesti per lo specifico incarico.
Art. 2 - Requisiti individuali
1.
I rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni devono possedere
una comprovata competenza in relazione all’incarico da ricoprire.
Art. 3 - Incompatibilità ed esclusioni
1. Salvo le altre incompatibilità
stabilite dalla normativa vigente, non possono essere nominati:
a) coloro per i quali ricorrono le
condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale/provinciale o
di incompatibilità secondo le leggi vigenti;
b) coloro che sono parenti o affini
entro il quarto grado con amministratori o dirigenti di enti aziende e
istituzioni;
c) l’interdetto, l’inabilitato o il
fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato condannato a una
pena che comporta l’interdizione anche temporanea di pubblici uffici,
l’incapacità di esercitare uffici direttivi;
d) coloro che hanno una lite pendente
con il comune, l’ente, azienda o istituzione;
e) i rappresentanti che abbiano già
ricoperto l’incarico per due mandati consecutivi;
f) in caso di nomine in aziende, i
titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti
con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano
attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l’azienda o
la società sono costituite, operanti nel medesimo territorio;
g) coloro che comunque appartengono o
sono iscritti ad associazioni segrete, intendendosi con questa espressione
quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultano la loro
esistenza ovvero, tenendo segrete finalità e attività sociali o rendendo
sconosciuti, in tutto o in parte, gli affiliati, svolgono attività dirette ad
interferire nell’esercizio delle funzioni proprie di organi costituzionali o a
rilievo costituzionale o di amministrazioni pubbliche anche a ordinamento
autonomo nonché nella gestione di servizi pubblici essenziali;
h) i consiglieri e gli assessori in
carica a meno che norme di legge, o regolamentari, o lo Statuto o la natura
dell’organismo partecipato non impongano tale scelta specifica.
2. È inoltre fatto divieto ai
rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di
consulenza remunerati dagli enti, aziende e istituzioni a cui sono stati
designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal
mandato.
Art. 4 - Criteri di scelta
1.
Il Sindaco dovrà scegliere la persona a
cui conferire la nomina o la designazione fra i diversi candidati;
2.
Possono altresì essere presi in considerazione, ai fini della nomina e negli
ambiti di rispettiva competenza, i soggetti che dimostrino una adeguata
esperienza di amministrazione in organismi pubblici o privati.
Art. 5 - Nomine e designazioni
1.
Il sindaco effettua le proprie valutazioni individuando le persone in possesso
dei requisiti soggettivi e di professionalità di cui al presente documento;
2.
Il sindaco è tenuto a dare comunicazione dei nominativi prescelti all’organo
consiliare, nella prima seduta utile.
Art. 6 - Accettazione della nomina o
della designazione
1.
Coloro che vengono nominati o designati ad uno degli incarichi di cui all’art.
1 devono far pervenire al sindaco, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della
nomina, una dichiarazione con la quale:
-
si accetta la nomina/designazione;
-
si attesta l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di
interessi e di cause di esclusione di cui al precedente art. 3;
-
si evidenzia la situazione patrimoniale e reddituale risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi;
Art. 7 - Obblighi dei nominati
1.
I nominati hanno l’obbligo di tenere un costante rapporto informativo con il
sindaco;
2.
I nominati dovranno tenere conto degli indirizzi politico-amministrativi
stabiliti a tutela degli interessi generali del comune.
Art. 8- Revoca dei rappresentanti
1.
I rappresentanti del comune possono essere revocati in qualsiasi tempo, nel
caso di irregolare funzionamento dell’organo, di violazione di leggi o
regolamenti, di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive impartiti o di
negligenza nella tutela degli interessi dell’amministrazione.
“
Precisa che in riferimento al primo comma dell’art. 7 prima
citato, il consigliere Bolla Massimo in sede di commissione consiliare del 24.07.2007
ha proposto di aggiungere un ulteriore punto che preveda un’adeguata
informativa (almeno una volta all’anno) da parte del Sindaco al consiglio
comunale, dell’attività svolta da parte dei rappresentanti nominati.
Bolla M. (Gr. Centrosinistra): chiede solo una precisazione in
merito alla correttezza dell’oggetto dell’allegato intitolato “Criteri per la definizione
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune e del
consiglio presso enti, aziende ed istituzioni”.
Negroni Maurizio (Gr. Centrodestra): afferma che il suo gruppo è
d’accordo sugli indirizzi forniti che sono ovvi e di buon senso. Sottolinea che
non sarà facile il rispetto del regolamento, ma è comunque una sfida ed una
buona base di partenza.
Concorda con quanto
richiesto dal Consigliere Bolla rispetto ad una maggiore informativa da parte
del Sindaco sull’attività svolta dal rappresentante dell’ente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che nei giorni 27 e 28 maggio 2007 si è svolta la consultazione elettorale per
l’elezione del sindaco e del consiglio
del Comune di Taggia;
- che l’art. 50, comma 8, del dlgs 267/2000 stabilisce che il
sindaco provvede alla nomina dei rappresentanti del comune presso gli enti, le
aziende e le istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- che l’art. 8 comma 2 lettera n) dello Statuto comunale
stabilisce i criteri relativi alla presenza della minoranza;
ATTESO:
- che l’art. 42, comma 2, lett. m) del dlgs 267/2000 dispone che
il consiglio ha competenza in ordine alla definizione degli indirizzi per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e
istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti,
aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge;
- che l’art. 50, comma 9, del D.lgs. 267/2000 stabilisce che
tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni
dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- che l’art. 64, comma 4, del dlgs 267/2000, prevede che il
coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo
grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far
parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e
della provincia;
DATO ATTO:
- che la proclamazione degli eletti è avvenuta in data 29 maggio
2007;
- che è necessario definire i nuovi indirizzi per fornire al sindaco
gli elementi formali per nominare i rappresentanti del comune, in un quadro di
riferimento rispondente a criteri di
trasparenza, chiarezza ed efficienza, anche sulla base delle linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato, presentate al consiglio il giorno 25/07/2007;
VISTO:
- il parere
favorevole per la regolarità tecnica preventivamente espresso dal responsabile
del servizio, ai sensi dell’art. 49 del dlgs 267/2000;
Con votazione unanime
dei n. 19 consiglieri presenti e votanti – resa palese per alzata di mano –
esito accertato e proclamato dal Presidente
DELIBERA
1. di approvare gli indirizzi generali per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e
istituzioni, riportati nell’allegato documento, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, con l’integrazione proposta in sede
di commissione consiliare dal consigliere Bolla Massimo.
2. di dare atto che le nomine di competenza del sindaco dovranno essere effettuate nel rispetto degli
indirizzi definiti nell’allegato documento.
“ Criteri per la nomina, la designazione e
la revoca dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso enti, aziende e
istituzioni
Art. 1 - Requisiti generali
1. Sulla base degli
indirizzi stabiliti nel presente documento, il sindaco provvede alla nomina dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nel rispetto
dell’applicazione delle disposizioni di legge vigenti nelle singole materie,
prevedenti già i criteri di nomina dei rappresentanti comunali;
dell’applicazione della normativa dettata dalle Convenzioni o dagli Statuti dei
singoli Enti, Aziende ed Istituzioni; dell’ applicazione dei criteri stabiliti
dall’art. 8, comma 2, lettera n.) del Vigente statuto Comunale.
2. Nella scelta delle persone da designare o da nominare
si dovrà far esclusivo riferimento ai
requisiti di moralità pubblica, competenza e professionalità richiesti per lo
specifico incarico.
Art. 2 - Requisiti
individuali
1. I rappresentanti del comune presso enti, aziende e
istituzioni devono possedere una comprovata competenza in relazione
all’incarico da ricoprire.
Art. 3 -
Incompatibilità ed esclusioni
1. Salvo le altre
incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non possono essere nominati:
a) coloro per i quali
ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere
comunale/provinciale o di incompatibilità secondo le leggi vigenti;
b) coloro che sono
parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o dirigenti di enti
aziende e istituzioni;
c) l’interdetto,
l’inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato
condannato a una pena che comporta l’interdizione anche temporanea di pubblici
uffici, l’incapacità di esercitare uffici direttivi;
d) coloro che hanno
una lite pendente con il comune, l’ente, azienda o istituzione;
e) i rappresentanti
che abbiano già ricoperto l’incarico per due mandati consecutivi;
f) in caso di nomine
in aziende, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli
amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di
imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi
per i quali l’azienda o la società sono costituite, operanti nel medesimo
territorio;
g) coloro che
comunque appartengono o sono iscritti ad associazioni segrete, intendendosi con
questa espressione quelle che, anche all’interno di associazioni palesi,
occultano la loro esistenza ovvero, tenendo segrete finalità e attività sociali
o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli affiliati, svolgono attività
dirette ad interferire nell’esercizio delle funzioni proprie di organi
costituzionali o a rilievo costituzionale o di amministrazioni pubbliche anche
a ordinamento autonomo nonché nella gestione di servizi pubblici essenziali;
h) i consiglieri e
gli assessori in carica a meno che norme di legge, o regolamentari, o lo
Statuto o la natura dell’organismo partecipato non impongano tale scelta
specifica.
2. È inoltre fatto
divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere
incarichi di consulenza remunerati dagli enti, aziende e istituzioni a cui sono
stati designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal
mandato.
Art. 4 - Criteri di
scelta
1. Il Sindaco
dovrà scegliere la persona a cui conferire la nomina o la designazione
fra i diversi candidati;
2. Possono altresì essere presi in considerazione, ai
fini della nomina e negli ambiti di rispettiva competenza, i soggetti che
dimostrino una adeguata esperienza di amministrazione in organismi pubblici o
privati.
Art. 5 - Nomine e
designazioni
1. Il sindaco effettua le proprie valutazioni
individuando le persone in possesso dei requisiti soggettivi e di
professionalità di cui al presente documento;
2. Il sindaco è tenuto a dare comunicazione dei
nominativi prescelti all’organo consiliare, nella prima seduta utile.
Art. 6 - Accettazione
della nomina o della designazione
1. Coloro che vengono nominati o designati ad uno degli
incarichi di cui all’art. 1 devono far pervenire al sindaco, entro 15
giorni dal ricevimento della
comunicazione della nomina, una dichiarazione con la quale:
- si accetta la nomina/designazione;
- si attesta l’inesistenza di situazioni di incompatibilità
o di conflitto di interessi e di cause di esclusione di cui al precedente art.
3;
- si evidenzia la situazione patrimoniale e reddituale
risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi;
Art. 7 - Obblighi dei
nominati
1. I nominati hanno l’obbligo di tenere un costante
rapporto informativo con il sindaco; il sindaco si impegna altresì a fornire
adeguata informativa (almeno una volta all’anno) al consiglio comunale,
dell’attività svolta dai rappresentanti nominati.
2. I nominati dovranno tenere conto degli indirizzi
politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali del comune.
Art. 8- Revoca dei
rappresentanti
1. I rappresentanti del comune possono essere revocati in
qualsiasi tempo, nel caso di irregolare funzionamento dell’organo, di
violazione di leggi o regolamenti, di mancata ottemperanza agli indirizzi e
direttive impartiti o di negligenza nella tutela degli interessi
dell’amministrazione.
Il Presidente
___________________________________ |
Il Segretario
Generale
___________________________________ |
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E' copia
conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. |
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________q
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134
comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.) q
Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione
all’Albo Pretorio del Comune (art.134 comma 3 del D.L. 18-08-2000 N.267 –
T.U.E.L.) Il Segretario Generale
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