Copia

 

 

 

COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

  13/09/2007
N. 22

OGGETTO:

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 31 DEL  7/02/2007 -  INTEGRAZIONE     

 

L’anno duemilasette addì tredici del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

 

Cognome e Nome

Presente

1.         GENDUSO Dr. VINCENZO - Sindaco

2.         ALBERGHI MASSIMO - Assessore

3.         ARIETA PIERO SALVATORE - Assessore

4.         CAGNACCI MATTEO - Assessore

5.         MANNI MARIO - Assessore

6.         CORDONI GIOVANNI - Assessore

7.         GAROFALO DOMENICO - Assessore

8.         LANTERI ANDREA - Consigliere

9.         LOMBARDI IVAN - Vice Sindaco

10.     BEGHELLO LUIGI - Consigliere

11.     ORENGO ROBERTO - Consigliere

12.     BELCAMINO COSIMO - Consigliere

13.     ROGGERI CRISTINA - Consigliere

14.     CASELLI DIEGO - Consigliere

15.     NEGRONI MAURIZIO - Consigliere

16.     ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere

No

17.     RAFFA RICCARDO - Consigliere

18.     LUPI PIERA - Consigliere

19.     ASCHERO UBERTO - Consigliere

20.     LUPI CRISTIAN - Consigliere

21.     BOLLA MASSIMO - Consigliere

Totale Presenti:

20

Totale Assenti:

1

 

Assume la presidenza il SINDACO GENDUSO Dr. VINCENZO.

Assiste alla seduta il Vice-Segretario  ARVASI Dr. ALBERTO.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.


Il Presidente introduce il  punto dieci all’o.d.g relativo a “Deliberazione del C.S. n. 31 del 07/02/2007 - integrazione” e cede la parola all’assessore all'urbanistica Manni Mario.

 

Manni Mario (Assessore all’urbanistica): spiega che con la deliberazione sopra citata il commissario straordinario aveva apportato delle modifiche all’art. 10 della norme di attuazione del P.R.G. Modifiche con la quale era previsto il frazionamento senza limite delle unità residenziali nella zona B. La prima preoccupazione che è sorta all’interno dell’amministrazione è stata quella di un frazionamento privato dove non si poneva limite numerico alla superficie ricavata, con la conseguente paura del verificarsi di una crisi abitativa per le fasce più deboli, soprattutto per le famiglie in affitto che sono a forte rischio.  Per questo è sorta l’idea di andare ad integrare la deliberazione del commissario straordinario e dopo attente valutazioni forse non esaustive, e che non hanno dato piena soddisfazione perché si è avuta la sensazione di non cogliere mai la verità nella sua totalità, si è stabilito di porre un limite si superficie al frazionamento. Si è stabilito di porre come limite mq 56, considerata una famiglia media con un nucleo familiare di 4 abitanti e un limite minimo per persone di 14 mq; in tal  modo  la famiglia di quattro persone può  anche a fronte di frazionamenti divaganti sul territorio, trovare sede e alloggio.

 

Spiega che la proposta di deliberazione recitava “in caso di interventi di frazionamento di unità immobiliari residenziali la superficie minima di ogni singolo alloggio non potrà essere inferiore a mq 56 netti; il limite dimensionale di cui al comma precedente non si applica in caso di frazionamenti di singole unità immobiliari destinate a prima casa e utilizzate come residenza da parte del proprietario dal almeno 5 anni”.

 

Tuttavia, questa sera a seguito di ulteriori verifiche in merito alla legittimità di porre un ulteriore vincolo legato alla  residenza come dimostrato anche dal parere legale pervenuto, presenta un emendamento alla proposta di deliberazione. Dà lettura del  testo dell’emendamento:

 

“a seguito di successivi approfondimenti questa amministrazione ritiene di dovere stralciare l’ultimo comma dell’art. 10 così come risulta dalla proposta di deliberazione.

Dal testo viene pertanto stralciato il seguente comma:  “il limite dimensionale di cui al comma precedente non si applica in caso di frazionamenti di singole unità immobiliari destinate a prima casa e utilizzate come residenza da parte del proprietario da almeno 5 anni”.

 

Spiega che inserire la dicitura riportata nella bozza di delibera avrebbe fatto correre il rischio di vedersi annullata l’integrazione e quindi di mantenere  valida la delibera del commissario che non pone alcun limite al frazionamento. Per non correre questo rischio si è deciso di non mettere tale frase. Legge a supporto di quanto detto il parere legale pervenuto:

 

“l’obbligo di residenza diretta per cinque anni e di destinazione a prima casa per ulteriori 5 anni può essere appropriato per alloggi di edilizia sociale (cooperative), o monofamiliari, ma non per alloggi realizzati da imprese, le quali non potrebbero costituire la residenza nelle unità di nuova realizzazione;

i suddetti obblighi, inoltre, pervengono ad area riservate ad edilizia speciale e non ad intere zone di PRG”. 

 

A tutela della prosecuzione senza intoppi di questa integrazione, l’emendamento presentato pertanto propone di stralciare l’ultima frase relativa alla residenza inserito nel testo della proposto di delibera. La delibera rimarrà poi in visione trenta giorni per eventuali osservazioni e si augura di ricevere parecchie osservazioni anche per riuscire ad avere l’apporto di tutti e valutare gli aspetti con l’apporto di tutti. Chiede che l’emendamento venga accettato e che pertanto l’integrazione all’art. 10 sia definitivamente formulato nel seguente modo:

 

“in caso di interventi di frazionamento di unità immobiliari residenziali la superficie minima di ogni singolo alloggio non potrà essere inferiore a mq 56 netti”

 

Si potranno frazionare solo gli appartamenti che hanno superficie netta di 112  mq; questa  è una prima barriera ad un frazionamento incondizionato, che avrebbe portato ad una  conseguente crisi abitativa. L’art. 10 così come modificato dal commissario straordinario deriva da una condizione in virtù della quale venivano accettati 391  mq di alloggi per fare fronte in parte alla crisi abitativa, anche se  sembra inammissibile fare questa scelta e poi aprire una porta per un frazionamento incondizionato.

Per questo il limite di 56mq è a tutela delle fasce più deboli; ribadisce che anche politicamente avrebbe voluto dare una valenza più forte, introducendo il limite della residenza, ma il rischio di non vedere accettata l’integrazione, ha fatto sì di non ritenere questa soluzione opportuna.

 

Lupi Piera (Gr. Centrodestra): in pratica può frazionare solo chi ha una casa di oltre 112 mq. In questo modo chi fraziona una casa può fare due appartamenti da 56 mq e venderli come seconda casa; ribadisce che ciò che interessa tutti  è che la cosa non diventi speculativa. A suo parere chi possiede una casa di 112 mq è una persona abbiente; per questo a suo parere la soluzione prospettata  è volta a favorire di nuovo  le persone benestanti. Dividere un alloggio di 112 mq in due, diventa  un fatto speculativo e per pochi. E’ vero che cosa ha stabilito  il commissario ha favorito solo pochi, ma anche la modifica proposta oggi  va favorire gli altri pochi.  Non vede tutelate le persone che avranno lo sfratto, perché sono pochi gli appartamenti con metratura tale in affitto.

Le avrebbe fatto piacere una clausola per agevolare il residente o la persona anziana; al giorno di oggi ci sono tante separazioni o l’anziano vedovo che ha un appartamento di 100 mq che per lui sono una spesa enorme, anche solo di  manutenzione. Per questo non si dichiara favorevole a questo.

 

Bolla Massimo (Gr. Centrosinistra): esprime di avere lui stesso delle perplessità sul tipo di provvedimento adottato dal commissario. Il frazionamento nella zona in questione prima dell’atto del commissario non era ammessa; quindi con l’integrazione non si va ripristinare lo stato di fatto, che probabilmente non è neppure opportuno. Per questo ritiene corretto che questa amministrazione preveda il frazionamento con dei canoni più restrittivi. Questo frazionamento oggi viene concesso in funzione di una risposta di esigenza abitativa che viene dimostrata, ma non si ravvede oltre al vincolo dei 56 mq, altri vincoli che vadano in modo più deciso verso un tipo di scelta, quali il criterio della residenza, nè il vincolo della concessione di frazionamento a fronte di una convenzione tra comune e privato che obblighi il privato a destinare una quota di quanto ottenuto dal frazionamento per edilizia a canone moderato. D’altro canto se questa integrazione vuole combattere la speculazione sulle seconde case,  è forse un arma scontata. Mentre  ci accaniamo  molto sul discorso del frazionamento, visto come elemento pericoloso, nelle zone nuove si può costruire con metratura inferiore ai 56 mq. Ritiene che il provvedimento ha una sua valenza, ma risulta ancora parziale e sostanzialmente un  po’ avulso dalla vera politica urbanistica e quindi si dichiara  perplesso sul sostengo da dare a questo provvedimento.

 

Manni Mario: integra il concetto prima detto. La volontà è quella di  cercare di mitigare un possibile fenomeno che è quello degli sfratti; è vero che in poche persone hanno una casa di 112 metri,  e quindi sono anche pochi i limiti a rischio; ma è anche vero che se in questa fase si  abbatte il limite, espone più soggetti deboli al rischio; ma con questo limite chi  è sfrattato può trovare un alloggio dove vivere in quattro persone; specifica che quattro persone non è detto che siano necessariamente genitori e due figli, ma ci possono essere anche altre casistiche. Sottolinea anche la particolare situazione di emergenza in cui ci si è venuti a trovare considerato che occorre intervenire urgentemente in quanto la decisione assunta dal commissario trascorsi 120 giorni diventa esecutiva; dando un limite inferiore esponiamo ad un maggior rischio reale; inserire le prescrizioni relative alla residenza d'altro canto non è da considerarsi opportuno alla luce anche del parere legale avuto, in quanto si rischierebbe di vedere cassato il provvedimento, con conseguente validità della delibera assunta dal commissario. Occorre anche pensare che chi va frazionare non è colui che ha un appartamento, ma colui che ne ha già più di uno, quindi se si mettono ulteriori limiti forse si crea un  limite maggiore: quello della residenza è importante,  ma di fronte al pericolo di non vedere accolta  la modifica preferisce fare un passo indietro; è vero che nella zona B si può edificare a 28 mq, ma per i frazionamenti nuovi tale limite non preoccupa. Ci si trova in una condizione di emergenza che si approfondirà poi in sede di P.U.C.; ora però occorre tutelare la cittadinanza con un provvedimento che ponga limiti inferiori al fine di evitare una crisi  abitativa. Per questo invita ad approvare la pratica anche senza il limite della residenza. Questa è una fase interlocutoria con una esigenza assoluta e prioritaria volta al fine di evitare cristi abitativa; per questo invita ad approvare la pratica con l’emendamento al fine di non rischiare di fare saltare così  il mimino di garanzia che si dà a tutela delle  parti più deboli.

 

Presidente: precisa ai consiglieri e al pubblico presente un concetto importante e che forse non è ancora chiaro; cioè  questa amministrazione non pensa in questo momento e con questa proposta di fare politica urbanistica;  si fa un “rattoppo” al fine di  arginare quello che potrebbe rivelarsi un effetto negativo di una decisione che a livello politico non condividono affatto, di una strategia che è culminata in una  delibera non condivisa. Non si pensa di riuscire a creare in questo momento un progetto urbanistico che abbia senso, ma si cerca solo di arginare un pericolo. Si è costretti a lavorare in un vicolo cieco. Non si può rimettere in discussione la pratica in questione fin dall’inizio perchè questo esporrebbe l'ente ad un contenzioso e a risarcimenti enormi; per questo si sta facendo una scelta di tutela dell’amministrazione e tutela del territorio ponendo limite ad una decisione che appare sufficientemente indiscriminata.

Personalmente avrebbe proceduto in modo diverso; si sta  arginando un pericolo per delegare la vera politica abitativa a nuove regoli attuative di un piano urbanistico che potrà poi creare maggiore chiarezza.

 

 

Lupi Piera: riassume la situazione in cui si trova  ora il consiglio comunale che se non  vota la pratica consente a chiunque di suddividere gli alloggi ad un minimo di 28 mq in quelle zone dove prima non si poteva fare; rilevato però che  si va a dare di nuovo un’agevolazione a pochi, si chiede se non vi sia la possibilità di inserire una clausola tale al fine di ottenere qualche vantaggio: ad esempio stabilire che qualora si ottengano  dalla suddivisione due appartamenti, uno debba essere con affitto agevolato per le fasce più deboli. La situazione è difficile, ma occorre seguire la  strada più conveniente per le famiglie.

 

Manni Mario: comprende la teoria del consigliere Lupi Piera anzi concorda appieno e riconosce anche la situazione ad esempio di un anziano che ha una casa grande e decide di frazionarla magari per darla in abitazione al figlio. Infatti si pensava di inserire nella delibera qualche vincolo particolare ad esempio stabilendo che il frazionamento si può effettuare, ma solo se corredato da atti unilaterali d’obbligo che stabiliscono che chi abita nell'alloggio, ne tenga la residenza  per almeno 5 anni, ma il parere legale ha ribadito che questo non è sostenibile. Se si revoca all'origine quanto stabilito dal commissario si scatena un effetto tale da esporre il comune al rischio di  notevoli  danni erariali. Ricorda la presenza di rogiti notarili effettuati nel periodo del commissariamento che prevedono impegni specifici e dove questo impegno è a sanatoria di tutto ciò che sta dietro. Per questo pur non ritenendo soddisfacente questa nuova stesura della delibera, si segue  questa strada al fine di non trovarsi in situazioni peggiori.

 

Bolla Massimo: ritiene che quello che viene fuori dal frazionamento si potrebbe vincolare a edilizia a canone moderato. Apprezza il fatto che ci sia un tentativo di correzione di questo atto che tutti considerano sbagliato, ma  sarebbe opportuno sondare altre ipotesi.

 

 

Manni Mario: ribadisce che la discussione è veramente difficile, ma è troppo grande il rischio che la delibera non venga accettata da parte della Provincia e veda l'ente sconfitto su ogni fronte. La norma proposta infatti secondo il parere legale non può essere “spalmata” su tutto il piano. Ricorda anche il termine della scadenza del termini previsto per l’adozione definitiva di quanto adottato dal Commissario.

 

 

Alberghi Massimo (Assessore ai Lavori Pubblici): proprio per dare una maggiore valenza politica a quanto si va ad approvare spiega che questa amministrazione non avrebbe avuto nessuna intenzione di modificare l’art. 10, non era un obiettivo previsto nelle linee programmatiche e  questo deve dare una maggiore forza politica a quello che il consiglio va ad approvare. La decisione di prevedere questa norma secca che stabilisce che si possono frazionare alloggi ottenendo però un minimo di 56 mq, se è vero che da un lato agevola solo pochi, è anche vero che dall'altro eviterà di avere parecchie famiglie sfrattate e questo è l'obiettivo principale.

Sottolinea che inserire e prevedere il discorso legato alla residenza era importante, ma la paura di vedere rigettato tutto da parte della Provincia è forte, ricordando che si sta discutendo su una decisione che ha visto impegnata per molto tempo l’amministrazione, assunta dall'ex legale rappresentante dell'ente.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che:

 

       con deliberazione del Commissario Straordinario n° 31 del 07.02.2007 veniva adottata variante normativa all’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.;

 

       in data 26/04/2007 con delibera del Commissario Straordinario n° 98 si prendeva atto della mancata presentazione di osservazioni in merito;

 

       in data 03/05/2007 gli atti venivano trasmessi all’Amministrazione provinciale di Imperia al fine della approvazione definitiva  della variante normativa;

 

       in data 06/06/2007 prot. 16665 il Sindaco del Comune di Taggia  chiedeva all’Amministrazione Provinciale la sospensione del procedimento in attesa di approfondimenti da parte della nuova Amministrazione Comunale;

 

Atteso che il contenuto normativo dell’articolo 10 così come variato con delibera n° 31 del Commissario Straordinario ammette la possibilità di procedere al frazionamento di unità abitative nelle zone “B” del P.R.G. ad oggi non consentito;

 

Considerato che a seguito degli approfondimenti svolti da questa Amministrazione appare opportuno stabilire una dimensione minima degli alloggi risultanti dal frazionamento delle unita abitative nei casi in cui tale ristrutturazione non riguardi unità immobiliari destinati a prima casa ed utilizzati come residenza del proprietario da oltre 5 anni;

 

Considerato che questa Amministrazione nel caso in cui non si tratti di unità immobiliari destinate a prima casa e non utilizzate come residenza da parte del proprietario, ritiene congruo stabilire la dimensione minima degli alloggi nella superficie necessaria ad ospitare un nucleo familiare di quattro persone che , in base all’art. 23 del Regolamento Edilizio vigente, risulta di 56 mq.; 

 

 

Visto l’emendamento presentato alla proposta di deliberazione da parte dell’Assessore Manni Mario, il quale prevede di stralciare il seguente comma: “il limite dimensionale di cui al comma precedente non si applica in caso di frazionamenti di singole unità immobiliari destinate a prima casa e utilizzate come residenza da parte del proprietario da almeno 5 anni”.

 

 

Ritenuto, pertanto dover integrare il contenuto della delibera del Commissario Straordinario n° 31 del 07/02/2007 aggiungendo al testo dell’art. 10 il seguente comma “In caso di interventi di frazionamento di unità immobiliari residenziali la superficie minima di ogni singolo alloggio non potrà essere inferiore a mq 56 netti”.

 

Rilevato, pertanto, che il testo dell’art. 10 risulta pertanto il seguente :

 

“ Art 10 – Contenimento allo stato di fatto

-          modalità di attuazione : permesso di costruire

-          Destinazioni d’uso (Art. 5) : 1;6;7;8;9;10;14;15;23;24;25;27;29;31;32

-          Intereventi (Art 6) :

a)Relativi agli edifici 4;5;6;7 ( a condizione che non ne conseguano incrementi volumetrici né incremento del numero di piani);9 ( ad eccezione dei cambi destinazione d’uso verso la funzione residenziale)

b)Relativi alla trasformazione dei suoli : 1;2;3;7

Norme particolari

E’ obbligatorio il mantenimento delle piante ad alto fusto esistenti, che, in caso di abbattimento di qualsiasi causa, dovranno essere ripiantumate in identico numero con altre essenze di analoga altezza del fusto non inferiore a m.3,00

In caso di interventi di frazionamento di unità immobiliari residenziali la superficie minima di ogni singolo alloggio non potrà essere inferiore a mq 56 netti.

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Capo Servizio interessato;

 

Vista la legge 1150/42;

 

Visto l’art. 85 della l.R. 36/97;

 

 

Con votazione unanime da parte dei n. 20 consiglieri presenti e votanti, resa palese per alzata di mano – esito accertato e proclamato dal Presidente

 

DELIBERA

 

Di procedere alla integrazione della delibera del Commissario Straordinario n°  31 del 07/02/   2007 avente ad oggetto  variante normativa dell’articolo 10 delle Norme Tecniche di Attuazione mediante l’aggiunta del seguente comma   “In caso di interventi di frazionamento di unità immobiliari residenziali la superficie minima di ogni singolo alloggio non potrà essere inferiore a mq 56 netti”;

 

 

Di dare atto che il testo dell’art 10 così integrato risulta essere il seguente :

“ Art 10 – Contenimento allo stato di fatto

-          modalità di attuazione : permesso di costruire

-          Destinazioni d’uso (Art. 5): 1;6;7;8;9;10;14;15;23;24;25;27;29;31;32

-          Intereventi (Art 6):

a)Relativi agli edifici 4;5;6;7 (a condizione che non ne conseguano incrementi volumetrici né incremento del numero di piani); 9 (ad eccezione dei cambi destinazione d’uso verso la funzione residenziale)

b)Relativi alla trasformazione dei suoli: 1;2;3;7

Norme particolari

E’ obbligatorio il mantenimento delle piante ad alto fusto esistenti, che, in caso di abbattimento di qualsiasi causa, dovranno essere ripiantumate in identico numero con altre essenze di analoga altezza del fusto non inferiore a m.3,00

In caso di interventi di frazionamento di unità immobiliari residenziali la superficie minima di ogni singolo alloggio non potrà essere inferiore a mq 56 netti;

 

Di dare atto che la presente deliberazione ed i relativi atti verranno depositati presso la segreteria comunale per 30 giorni consecutivi a libera visione del pubblico, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne visione

 

Di dare atto, altresì, che fino a trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito è possibile presentare osservazioni da parte di chi abbia interesse.

 

 

Presidente: ringrazia l’atteggiamento della minoranza; sente che questa è stata una scelta faticosa come lo è stata anche da parte della maggioranza, è una posizione di emergenza e auspica che rapidamente si scrivano nuove regole sul territorio.

 

Cagnacci Matteo (Assessore al Turismo): ringrazia i consiglieri che hanno dato forza alla votazione questo servirà come esempio per quello che si andrà a costruire dopo, dove si potrà utilizzare questa esperienza per intervenire nelle  zone B o in nuovo zone dove si intendono fare dei frazionamenti con interventi concordati al fine di evitare problemi di frazionamento selvaggio e problemi abitativi per le fasce meno abbienti.

 

 


Letto, confermato e sottoscritto.

 

Il Presidente

F.to : GENDUSO Dr. VINCENZO

 

___________________________________

Il Segretario Comunale

F.to : ARVASI Dr. ALBERTO

 

___________________________________

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al __________________.

Il Segretario Comunale

F.to:ARVASI Dr. ALBERTO

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

 

Taggia, lì____________________________

Il Segretario Comunale

GAMBINO Dr. FRANCO

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________

 

 

q  In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

 

q  Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune (art.134 comma 3 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

 

 

 

Il Segretario Comunale

F.to :   ARVASI Dr. ALBERTO