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COMUNE
di TAGGIA
Provincia di
Imperia
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Lì 13/09/2007
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N.
22
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OGGETTO:
L’anno duemilasette
addì tredici
del mese di settembre
alle ore ventuno
e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria
ed in seduta pubblica
di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
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Cognome e
Nome |
Presente |
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21. BOLLA MASSIMO - Consigliere |
Sì |
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Totale Presenti: |
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Totale Assenti: |
Assume la presidenza il SINDACO GENDUSO Dr. VINCENZO.
Assiste alla seduta il Vice-Segretario ARVASI Dr. ALBERTO.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta.
Il Presidente introduce il
punto dieci all’o.d.g relativo a “Deliberazione del C.S. n. 31 del
07/02/2007 - integrazione” e cede la parola all’assessore all'urbanistica Manni
Mario.
Manni Mario
(Assessore all’urbanistica): spiega che con la deliberazione sopra citata il
commissario straordinario aveva apportato delle modifiche all’art. 10 della
norme di attuazione del P.R.G. Modifiche con la quale era previsto il
frazionamento senza limite delle unità residenziali nella zona B. La prima preoccupazione
che è sorta all’interno dell’amministrazione è stata quella di un frazionamento
privato dove non si poneva limite numerico alla superficie ricavata, con la
conseguente paura del verificarsi di una crisi abitativa per le fasce più
deboli, soprattutto per le famiglie in affitto che sono a forte rischio. Per questo è sorta l’idea di andare ad
integrare la deliberazione del commissario straordinario e dopo attente
valutazioni forse non esaustive, e che non hanno dato piena soddisfazione
perché si è avuta la sensazione di non cogliere mai la verità nella sua
totalità, si è stabilito di porre un limite si superficie al frazionamento. Si
è stabilito di porre come limite mq 56, considerata una famiglia media con un
nucleo familiare di 4 abitanti e un limite minimo per persone di 14 mq; in
tal modo
la famiglia di quattro persone può
anche a fronte di frazionamenti divaganti sul territorio, trovare sede e
alloggio.
Spiega che la proposta di deliberazione recitava “in caso di interventi di frazionamento di
unità immobiliari residenziali la superficie minima di ogni singolo alloggio
non potrà essere inferiore a mq 56 netti; il limite dimensionale di cui al
comma precedente non si applica in caso di frazionamenti di singole unità
immobiliari destinate a prima casa e utilizzate come residenza da parte del
proprietario dal almeno 5 anni”.
Tuttavia, questa sera a seguito di ulteriori verifiche in
merito alla legittimità di porre un ulteriore vincolo legato alla residenza come dimostrato anche dal parere
legale pervenuto, presenta un emendamento alla proposta di deliberazione. Dà
lettura del testo dell’emendamento:
“a seguito di
successivi approfondimenti questa amministrazione ritiene di dovere stralciare
l’ultimo comma dell’art. 10 così come risulta dalla proposta di deliberazione.
Dal testo viene
pertanto stralciato il seguente comma: “il limite dimensionale di cui al comma
precedente non si applica in caso di frazionamenti di singole unità immobiliari
destinate a prima casa e utilizzate come residenza da parte del proprietario da
almeno 5 anni”.
Spiega che inserire la dicitura riportata nella bozza di
delibera avrebbe fatto correre il rischio di vedersi annullata l’integrazione e
quindi di mantenere valida la delibera
del commissario che non pone alcun limite al frazionamento. Per non correre
questo rischio si è deciso di non mettere tale frase. Legge a supporto di
quanto detto il parere legale pervenuto:
“l’obbligo di
residenza diretta per cinque anni e di destinazione a prima casa per ulteriori
5 anni può essere appropriato per alloggi di edilizia sociale (cooperative), o
monofamiliari, ma non per alloggi realizzati da imprese, le quali non
potrebbero costituire la residenza nelle unità di nuova realizzazione;
i suddetti obblighi,
inoltre, pervengono ad area riservate ad edilizia speciale e non ad intere zone
di PRG”.
A tutela della prosecuzione senza intoppi di questa
integrazione, l’emendamento presentato pertanto propone di stralciare l’ultima
frase relativa alla residenza inserito nel testo della proposto di delibera. La
delibera rimarrà poi in visione trenta giorni per eventuali osservazioni e si
augura di ricevere parecchie osservazioni anche per riuscire ad avere l’apporto
di tutti e valutare gli aspetti con l’apporto di tutti. Chiede che l’emendamento
venga accettato e che pertanto l’integrazione all’art. 10 sia definitivamente
formulato nel seguente modo:
“in caso di
interventi di frazionamento di unità immobiliari residenziali la superficie
minima di ogni singolo alloggio non potrà essere inferiore a mq 56 netti”
Si potranno frazionare solo gli appartamenti che hanno
superficie netta di 112 mq; questa è una prima barriera ad un frazionamento
incondizionato, che avrebbe portato ad una
conseguente crisi abitativa. L’art. 10 così come modificato dal
commissario straordinario deriva da una condizione in virtù della quale venivano
accettati 391 mq di alloggi per fare
fronte in parte alla crisi abitativa, anche se
sembra inammissibile fare questa scelta e poi aprire una porta per un
frazionamento incondizionato.
Per questo il limite di 56mq è a tutela delle fasce più
deboli; ribadisce che anche politicamente avrebbe voluto dare una valenza più
forte, introducendo il limite della residenza, ma il rischio di non vedere
accettata l’integrazione, ha fatto sì di non ritenere questa soluzione
opportuna.
Lupi Piera (Gr.
Centrodestra):
in pratica può frazionare solo chi ha una casa di oltre 112 mq. In questo modo
chi fraziona una casa può fare due appartamenti da 56 mq e venderli come
seconda casa; ribadisce che ciò che interessa tutti è che la cosa non diventi speculativa. A suo
parere chi possiede una casa di 112 mq è una persona abbiente; per questo a suo
parere la soluzione prospettata è volta
a favorire di nuovo le persone
benestanti. Dividere un alloggio di 112 mq in due, diventa un fatto speculativo e per pochi. E’ vero che
cosa ha stabilito il commissario ha
favorito solo pochi, ma anche la modifica proposta oggi va favorire gli altri pochi. Non vede tutelate le persone che avranno lo
sfratto, perché sono pochi gli appartamenti con metratura tale in affitto.
Le avrebbe fatto piacere una clausola per agevolare il
residente o la persona anziana; al giorno di oggi ci sono tante separazioni o
l’anziano vedovo che ha un appartamento di 100 mq che per lui sono una spesa
enorme, anche solo di manutenzione. Per
questo non si dichiara favorevole a questo.
Bolla Massimo
(Gr. Centrosinistra): esprime di avere lui stesso delle perplessità sul tipo di
provvedimento adottato dal commissario. Il frazionamento nella zona in
questione prima dell’atto del commissario non era ammessa; quindi con
l’integrazione non si va ripristinare lo stato di fatto, che probabilmente non
è neppure opportuno. Per questo ritiene corretto che questa amministrazione preveda
il frazionamento con dei canoni più restrittivi. Questo frazionamento oggi
viene concesso in funzione di una risposta di esigenza abitativa che viene
dimostrata, ma non si ravvede oltre al vincolo dei 56 mq, altri vincoli che
vadano in modo più deciso verso un tipo di scelta, quali il criterio della
residenza, nè il vincolo della concessione di frazionamento a fronte di una
convenzione tra comune e privato che obblighi il privato a destinare una quota
di quanto ottenuto dal frazionamento per edilizia a canone moderato. D’altro
canto se questa integrazione vuole combattere la speculazione sulle seconde
case, è forse un arma scontata.
Mentre ci accaniamo molto sul discorso del frazionamento, visto
come elemento pericoloso, nelle zone nuove si può costruire con metratura
inferiore ai 56 mq. Ritiene che il provvedimento ha una sua valenza, ma risulta
ancora parziale e sostanzialmente un po’
avulso dalla vera politica urbanistica e quindi si dichiara perplesso sul sostengo da dare a questo
provvedimento.
Manni Mario: integra il concetto prima detto.
La volontà è quella di cercare di
mitigare un possibile fenomeno che è quello degli sfratti; è vero che in poche
persone hanno una casa di 112 metri, e
quindi sono anche pochi i limiti a rischio; ma è anche vero che se in questa
fase si abbatte il limite, espone più
soggetti deboli al rischio; ma con questo limite chi è sfrattato può trovare un alloggio dove
vivere in quattro persone; specifica che quattro persone non è detto che siano
necessariamente genitori e due figli, ma ci possono essere anche altre
casistiche. Sottolinea anche la particolare situazione di emergenza in cui ci
si è venuti a trovare considerato che occorre intervenire urgentemente in
quanto la decisione assunta dal commissario trascorsi 120 giorni diventa
esecutiva; dando un limite inferiore esponiamo ad un maggior rischio reale;
inserire le prescrizioni relative alla residenza d'altro canto non è da
considerarsi opportuno alla luce anche del parere legale avuto, in quanto si
rischierebbe di vedere cassato il provvedimento, con conseguente validità della
delibera assunta dal commissario. Occorre anche pensare che chi va frazionare
non è colui che ha un appartamento, ma colui che ne ha già più di uno, quindi
se si mettono ulteriori limiti forse si crea un
limite maggiore: quello della residenza è importante, ma di fronte al pericolo di non vedere
accolta la modifica preferisce fare un
passo indietro; è vero che nella zona B si può edificare a 28 mq, ma per i
frazionamenti nuovi tale limite non preoccupa. Ci si trova in una condizione di
emergenza che si approfondirà poi in sede di P.U.C.; ora però occorre tutelare
la cittadinanza con un provvedimento che ponga limiti inferiori al fine di
evitare una crisi abitativa. Per questo
invita ad approvare la pratica anche senza il limite della residenza. Questa è
una fase interlocutoria con una esigenza assoluta e prioritaria volta al fine
di evitare cristi abitativa; per questo invita ad approvare la pratica con
l’emendamento al fine di non rischiare di fare saltare così il mimino di garanzia che si dà a tutela
delle parti più deboli.
Presidente: precisa ai consiglieri e al
pubblico presente un concetto importante e che forse non è ancora chiaro;
cioè questa amministrazione non pensa in
questo momento e con questa proposta di fare politica urbanistica; si fa un “rattoppo” al fine di arginare quello che potrebbe rivelarsi un
effetto negativo di una decisione che a livello politico non condividono
affatto, di una strategia che è culminata in una delibera non condivisa. Non si pensa di
riuscire a creare in questo momento un progetto urbanistico che abbia senso, ma
si cerca solo di arginare un pericolo. Si è costretti a lavorare in un vicolo
cieco. Non si può rimettere in discussione la pratica in questione fin
dall’inizio perchè questo esporrebbe l'ente ad un contenzioso e a risarcimenti
enormi; per questo si sta facendo una scelta di tutela dell’amministrazione e
tutela del territorio ponendo limite ad una decisione che appare
sufficientemente indiscriminata.
Personalmente avrebbe proceduto in modo diverso; si
sta arginando un pericolo per delegare
la vera politica abitativa a nuove regoli attuative di un piano urbanistico che
potrà poi creare maggiore chiarezza.
Lupi Piera: riassume la situazione in cui si
trova ora il consiglio comunale che se
non vota la pratica consente a chiunque
di suddividere gli alloggi ad un minimo di 28 mq in quelle zone dove prima non
si poteva fare; rilevato però che si va
a dare di nuovo un’agevolazione a pochi, si chiede se non vi sia la possibilità
di inserire una clausola tale al fine di ottenere qualche vantaggio: ad esempio
stabilire che qualora si ottengano dalla
suddivisione due appartamenti, uno debba essere con affitto agevolato per le
fasce più deboli. La situazione è difficile, ma occorre seguire la strada più conveniente per le famiglie.
Manni Mario: comprende la teoria del
consigliere Lupi Piera anzi concorda appieno e riconosce anche la situazione ad
esempio di un anziano che ha una casa grande e decide di frazionarla magari per
darla in abitazione al figlio. Infatti si pensava di inserire nella delibera
qualche vincolo particolare ad esempio stabilendo che il frazionamento si può
effettuare, ma solo se corredato da atti unilaterali d’obbligo che stabiliscono
che chi abita nell'alloggio, ne tenga la residenza per almeno 5 anni, ma il parere legale ha
ribadito che questo non è sostenibile. Se si revoca all'origine quanto
stabilito dal commissario si scatena un effetto tale da esporre il comune al rischio
di notevoli danni erariali. Ricorda la presenza di rogiti
notarili effettuati nel periodo del commissariamento che prevedono impegni
specifici e dove questo impegno è a sanatoria di tutto ciò che sta dietro. Per
questo pur non ritenendo soddisfacente questa nuova stesura della delibera, si
segue questa strada al fine di non
trovarsi in situazioni peggiori.
Bolla Massimo: ritiene che quello che viene
fuori dal frazionamento si potrebbe vincolare a edilizia a canone moderato.
Apprezza il fatto che ci sia un tentativo di correzione di questo atto che
tutti considerano sbagliato, ma sarebbe
opportuno sondare altre ipotesi.
Manni Mario: ribadisce che la discussione è
veramente difficile, ma è troppo grande il rischio che la delibera non venga
accettata da parte della Provincia e veda l'ente sconfitto su ogni fronte. La
norma proposta infatti secondo il parere legale non può essere “spalmata” su
tutto il piano. Ricorda anche il termine della scadenza del termini previsto
per l’adozione definitiva di quanto adottato dal Commissario.
Alberghi Massimo
(Assessore ai Lavori Pubblici): proprio per dare una maggiore valenza politica a quanto
si va ad approvare spiega che questa amministrazione non avrebbe avuto nessuna
intenzione di modificare l’art. 10, non era un obiettivo previsto nelle linee
programmatiche e questo deve dare una
maggiore forza politica a quello che il consiglio va ad approvare. La decisione
di prevedere questa norma secca che stabilisce che si possono frazionare
alloggi ottenendo però un minimo di 56 mq, se è vero che da un lato agevola
solo pochi, è anche vero che dall'altro eviterà di avere parecchie famiglie
sfrattate e questo è l'obiettivo principale.
Sottolinea che inserire e prevedere il discorso legato
alla residenza era importante, ma la paura di vedere rigettato tutto da parte
della Provincia è forte, ricordando che si sta discutendo su una decisione che
ha visto impegnata per molto tempo l’amministrazione, assunta dall'ex legale
rappresentante dell'ente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
– con deliberazione del Commissario
Straordinario n° 31 del 07.02.2007 veniva adottata variante normativa all’art.
10 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.;
– in data 26/04/2007 con delibera
del Commissario Straordinario n° 98 si prendeva atto della mancata
presentazione di osservazioni in merito;
– in data 03/05/2007 gli atti
venivano trasmessi all’Amministrazione provinciale di Imperia al fine della
approvazione definitiva della variante
normativa;
– in data 06/06/2007 prot. 16665 il
Sindaco del Comune di Taggia chiedeva
all’Amministrazione Provinciale la sospensione del procedimento in attesa di
approfondimenti da parte della nuova Amministrazione Comunale;
Atteso che il contenuto normativo dell’articolo 10 così
come variato con delibera n° 31 del Commissario Straordinario ammette la
possibilità di procedere al frazionamento di unità abitative nelle zone “B” del
P.R.G. ad oggi non consentito;
Considerato che a seguito degli approfondimenti svolti da
questa Amministrazione appare opportuno stabilire una dimensione minima degli
alloggi risultanti dal frazionamento delle unita abitative nei casi in cui tale
ristrutturazione non riguardi unità immobiliari destinati a prima casa ed
utilizzati come residenza del proprietario da oltre 5 anni;
Considerato che questa Amministrazione nel caso in cui non
si tratti di unità immobiliari destinate a prima casa e non utilizzate come
residenza da parte del proprietario, ritiene congruo stabilire la dimensione
minima degli alloggi nella superficie necessaria ad ospitare un nucleo
familiare di quattro persone che , in base all’art. 23 del Regolamento Edilizio
vigente, risulta di 56 mq.;
Visto l’emendamento presentato alla proposta di
deliberazione da parte dell’Assessore Manni Mario, il quale prevede di
stralciare il seguente comma: “il limite
dimensionale di cui al comma precedente non si applica in caso di frazionamenti
di singole unità immobiliari destinate a prima casa e utilizzate come residenza
da parte del proprietario da almeno 5 anni”.
Ritenuto, pertanto dover integrare il contenuto della
delibera del Commissario Straordinario n° 31 del 07/02/2007 aggiungendo al
testo dell’art. 10 il seguente comma “In
caso di interventi di frazionamento di unità immobiliari residenziali la superficie
minima di ogni singolo alloggio non potrà essere inferiore a mq 56 netti”.
Rilevato, pertanto, che il testo dell’art. 10 risulta
pertanto il seguente :
“ Art 10 – Contenimento allo stato di fatto
-
modalità
di attuazione : permesso di costruire
-
Destinazioni
d’uso (Art. 5) : 1;6;7;8;9;10;14;15;23;24;25;27;29;31;32
-
Intereventi
(Art 6) :
a)Relativi agli edifici 4;5;6;7 (
a condizione che non ne conseguano incrementi volumetrici né incremento del
numero di piani);9 ( ad eccezione dei cambi destinazione d’uso verso la
funzione residenziale)
b)Relativi alla
trasformazione dei suoli : 1;2;3;7
Norme particolari
E’ obbligatorio il mantenimento
delle piante ad alto fusto esistenti, che, in caso di abbattimento di qualsiasi
causa, dovranno essere ripiantumate in identico numero con altre essenze di
analoga altezza del fusto non inferiore a m.3,00
In caso di interventi di
frazionamento di unità immobiliari residenziali la superficie minima di ogni
singolo alloggio non potrà essere inferiore a mq 56 netti.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto espresso dal Capo Servizio interessato;
Vista la legge 1150/42;
Visto l’art. 85 della l.R. 36/97;
Con
votazione unanime da parte dei n. 20 consiglieri presenti e votanti, resa
palese per alzata di mano – esito accertato e proclamato dal Presidente
Di procedere alla integrazione della delibera del
Commissario Straordinario n° 31 del 07/02/ 2007 avente ad oggetto variante normativa dell’articolo 10 delle
Norme Tecniche di Attuazione mediante l’aggiunta del seguente comma
“In caso di interventi di frazionamento di unità immobiliari
residenziali la superficie minima di ogni singolo alloggio non potrà essere
inferiore a mq 56 netti”;
Di dare atto che il testo dell’art 10 così integrato
risulta essere il seguente :
“ Art 10 – Contenimento allo stato di fatto
-
modalità
di attuazione : permesso di costruire
-
Destinazioni
d’uso (Art. 5): 1;6;7;8;9;10;14;15;23;24;25;27;29;31;32
-
Intereventi
(Art 6):
a)Relativi agli edifici 4;5;6;7 (a
condizione che non ne conseguano incrementi volumetrici né incremento del
numero di piani); 9 (ad eccezione dei cambi destinazione d’uso verso la
funzione residenziale)
b)Relativi alla
trasformazione dei suoli: 1;2;3;7
Norme particolari
E’ obbligatorio il mantenimento
delle piante ad alto fusto esistenti, che, in caso di abbattimento di qualsiasi
causa, dovranno essere ripiantumate in identico numero con altre essenze di
analoga altezza del fusto non inferiore a m.3,00
In caso di interventi di frazionamento
di unità immobiliari residenziali la superficie minima di ogni singolo alloggio
non potrà essere inferiore a mq 56 netti;
Di dare atto che la presente deliberazione ed i relativi
atti verranno depositati presso la segreteria comunale per 30 giorni consecutivi
a libera visione del pubblico, durante i quali chiunque abbia interesse può
prenderne visione
Di dare atto, altresì, che fino a trenta giorni successivi
alla scadenza del periodo di deposito è possibile presentare osservazioni da
parte di chi abbia interesse.
Presidente: ringrazia l’atteggiamento della
minoranza; sente che questa è stata una scelta faticosa come lo è stata anche
da parte della maggioranza, è una posizione di emergenza e auspica che
rapidamente si scrivano nuove regole sul territorio.
Cagnacci Matteo
(Assessore al Turismo): ringrazia i consiglieri che hanno
dato forza alla votazione questo servirà come esempio per quello che si andrà a
costruire dopo, dove si potrà utilizzare questa esperienza per intervenire
nelle zone B o in nuovo zone dove si
intendono fare dei frazionamenti con interventi concordati al fine di evitare
problemi di frazionamento selvaggio e problemi abitativi per le fasce meno
abbienti.
Il Presidente
___________________________________ |
Il Segretario
Comunale
___________________________________ |
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi, dal __________________ al __________________. Il Segretario Comunale
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E' copia
conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. |
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________q
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134
comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.) q
Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione
all’Albo Pretorio del Comune (art.134 comma 3 del D.L. 18-08-2000 N.267 –
T.U.E.L.) Il Segretario Comunale
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