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COMUNE
di TAGGIA
Provincia di IMPERIA
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Lì 31/01/2008
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N.
40
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OGGETTO:
Convezione
integrativa per il miglioramento della riscossione tramite ruolo della TARSU -
proroga fino al 31.12.2008.
L’anno duemilaotto addì trentuno del mese di gennaio alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata,
si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
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Cognome e Nome |
Presente |
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5. CORDONI GIOVANNI - Assessore |
Sì |
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Totale Presenti: |
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Totale Assenti: |
Svolge le funzioni di
Segretario, relativamente al presente verbale il Signor GAMBINO
Dr. FRANCO Segretario Comunale.
Assume la Presidenza
il Signor GENDUSO
Dr. VINCENZO in qualità di Sindaco.
Sentita la relazione
dell’assessore competente
Considerato che, dalla
applicazione della normativa di cui ai decreti legislativi 26/2/1999, n.46, e
13 aprile 1999, n.112, - che disciplinano in modo nuovo la riscossione tramite
ruolo dei tributi e delle altre entrate locali - sono derivate nuove modalità
di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli
dell’Ente sulle riscossioni conseguite dai diversi concessionari operanti in
relazione al domicilio fiscale dell’iscritto, nonché tempi di riscossione più
lunghi rispetto alla pre vigente normativa causando possibili rallentamenti dei
flussi di entrata e maggiori oneri finanziari per gli Enti.
Rilevata la necessità che la
riscossione della TA.R.S.U sia disciplinata in modo da consentirne
l’acquisizione secondo buoni livelli di economicità e rapidità;
Valutato
che la riscossione tramite ruolo, se preceduta ed integrata dalla richiesta di
pagamento spontaneo con apposito avviso, da inviarsi al recapito indicato dal
contribuente, consente di acquisire rapidamente la riscossione dei cespiti di
spettanza dell’Ente locale.
Vista la convenzione integrativa
per il miglioramento della riscossione tramite ruolo della Tarsu sottoscritta a
tal fine il 02/02/2006 con l’Agente della Riscossione di Imperia, Sestri SpA,
oggi Equitalia Sestri S.p.a.
Verificato
che tale convenzione ha consentito di acquisire rapidamente la riscossione
della quasi totalità dei cespiti di spettanza dell’Ente locale con la puntuale
rendicontazione decadale delle somme
riversate riducendo il compenso massimo spettante per Legge al
concessionario da € 154,84 ad € 25,85;
Visto quanto disposto dal comma
184 dell’art. 1 della legge Finanziaria 2007, così come modificato dall’art. 1
comma 165 della Legge finanziaria 2008, il quale dispone che il regime di
prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato da
ciascun comune per l’anno 2007 resta invariato anche per l’anno 2008;
Considerato
che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 30/9/2005, n. 203, convertito in
Legge 2/12/2005, n. 248, a partire dal 1/10/2006, l’Agenzia delle Entrate ha assunto le funzioni relative alla riscossione
nazionale dei tributi, mediante la costituzione di una società denominata
Riscossione S.p.A., oggi Equitalia Sestri S.p.A. che esercita le suddette
funzioni anche tramite le attuali Società Concessionarie;
Appurato che, ai sensi dell’art. 3,
comma 25, del D.L. 30/9/2005, n. 203, convertito in Legge 2/12/2005, n. 248,
anche con l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate delle funzioni relative alla
riscossione nazionale dei tributi i contratti in corso tra gli enti locali e le
società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo 15/12/1997, n. 446, possono essere prorogati fino al 31/12/2010;
Visto che l’Agente della
Riscossione, Sestri S.p.A., ha proposto il mantenimento, senza ulteriori costi,
dei seguenti servizi:
-
Gestione
gratuita dei discarichi degli avvisi bonari e delle cartelle di competenza che,
se gestite tramite CNC, comporterebbero un costo per l’ente di € 1,50 a
discarico;
-
Rendicontazioni
gratuite in internet le quali permettono di consultare qualsiasi ruolo comunale
emesso, controllando i contribuenti che hanno pagato e tutti i riversamenti
effettuati;
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Possibilità,
nell’avviso di pagamento, di inserire sintetiche comunicazioni per i
contribuenti;
Considerate le norme di riordino
del Servizio della Riscossione di cui alla Legge delega 28 settembre 1998,
n.337;
Viste le norme del D.P.R.
29/9/1973, n.602, così come modificate ed integrate dal D.Lgs 26/2/1999, n.46,
concernenti le riscossioni delle entrate dello Stato e degli altri Enti
pubblici;
Viste le norme contenute nel
D.Lgs 13 aprile 1999, n.112, concernenti la disciplina del servizio di
riscossione dei tributi;
Viste l’art.52 del D.Lgs
15/12/1997, n. 446, che, nel disciplinare la potestà regolamentare degli Enti
locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demanda all’Ente la
scelta se applicare le disposizioni di legge vigenti secondo quanto previsto al
comma 1 dello stesso articolo, ovvero ricorrere alle procedure di cui al
successivo comma 5;
Dato atto che il Comune di Taggia
non è ricorso alle procedure di cui al citato comma 5 dell’art. 52 del D. Lgs.
446/1997;
Viste le disposizioni recate al
capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni, che
disciplinano l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
interni;
Esaminato l’art. 6, comma 2, 3°
periodo, della Legge 24/12/1993, n° 537 che consente il rinnovo dei contratti in
corso con la stessa controparte senza esperimento di gara;
Attesa la propria competenza in
materia in quanto l’attività di che trattasi è fase terminale di un
procedimento complesso, gestito direttamente dal Comune il quale, per tramite
l’Ufficio Tributi, provvede alle verifiche sulla assoggettabilità delle
superfici da iscrivere a ruolo, al controllo sul territorio, all’esame delle
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di utilizzo degli immobili,
all’iscrizione a ruolo, alla predisposizione dei tabulati da inviare al
Consorzio Nazionale dei Concessionari ed all’esecutività del ruolo, rimanendo a
carico di Equitalia Sestri S.p.a. l’invio degli avvisi e la riscossione degli
importi;
Ritenuto, ai fini di cui sopra,
di poter rinnovare sino al 31/12/2008 l’attuale “convenzione integrativa per il
miglioramento della riscossione tramite ruolo della Tarsu” così come proposto
dall’Agente della Riscossione Equitalia Sestri S.p.A.;
Visto
il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.
Lgs 18/08/200, n° 267;
Visto
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso dal responsabile del Servizio Tributi.
Con
voti unanimi, resi a norma di legge,
1)
di rinnovare
per l’anno 2008, la convenzione integrativa per il miglioramento della
riscossione tramite ruolo della Tarsu stipulata in data 02/02/2006 con l’Agente
della Riscossione di Imperia, Sestri SpA, oggi Equitalia Sestri S.p.a., con
sede a Savona via Pertinace n° 1, alle medesime condizioni;
2)
di comunicare
l’adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 25 del D.Lgs. 267/2000;
-
con,
successiva, unanime votazione, stante l’urgenza,
3) di dichiarare immediatamente
eseguibile la presente deliberazione, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18/08/2000, n° 267.
Escono gli Assessori
Cagnacci Matteo e Alberghi Massimo, pertanto i presenti sono 6.
Il Presidente
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Il Segretario Comunale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal ________________
al ________________ Il Segretario Comunale
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E' copia
conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. |
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________q
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.) q
Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione
all’Albo Pretorio del Comune (art. 134, comma 3 del D.L. 18-08-2000 N.267 –
T.U.E.L.) Il Segretario Comunale
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