Originale

 

 

 

 

COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

  11/09/2008
N. 292
 

 

OGGETTO:

SERVIZIO TRIBUTI - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO ICI IN RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ART. 1 C. 336 L. 311/2004

 

L’anno duemilaotto addì undici del mese di settembre alle ore quindici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

 

Cognome e Nome

Presente

 

 

1.      GENDUSO Dr. VINCENZO - Sindaco

2.      ALBERGHI MASSIMO - Assessore

3.      ARIETA PIERO SALVATORE - Assessore

4.      CAGNACCI MATTEO - Assessore

5.      CORDONI GIOVANNI - Assessore

6.      GAROFALO DOMENICO - Assessore

7.      LOMBARDI IVAN - Vice Sindaco

No

8.      MANNI MARIO - Assessore

 

 

Totale Presenti:

7

Totale Assenti:

1

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor GAMBINO Dr. FRANCO Segretario Comunale.

 

Assume la Presidenza il Signor GENDUSO Dr. VINCENZO in qualità di Sindaco.


LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che con deliberazione n° 36 del 29/04/2008 è stato integrato il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, introducendo una definizione agevolata dei rapporti tributari per gli anni 2003 – 2007 in caso di regolarizzazione spontanea delle omesse attribuzioni e degli omessi aggiornamenti catastali direttamente da parte dei contribuenti ai sensi dell'art. 1 commi 336 e seguenti della legge 311/2004 (finanziaria 2005).

 

Dato atto che, in sede di prima applicazione del condono fiscale ICI 336, sono stati evidenziati alcuni aspetti complessi circa la procedura di accatastamento.

 

In particolare, è stata riportata da alcuni tecnici la difficoltà in cui talvolta si trovano in caso di verifica del classamento di alcuni immobili, le cui caratteristiche possono appartenere, a seconda della valutazione che si compie, ad una categoria piuttosto che ad un'altra.

 

Considerato che, nello specifico, i tecnici si troveranno in difficoltà allorquando, avendo predisposto la pratica di aggiornamento catastale secondo le loro personali valutazioni, il Catasto rettificherà tale classamento sulla base di valutazioni d'ufficio, le quali comportano comunque un apprezzamento discrezionale, se pur contenuto entro certi limiti.

 

Considerato che l'attuale formulazione del Regolamento ICI prevede l'applicazione di sanzioni ed interessi in due casi:

1.      la dichiarazione di impegno ad accatastare presentata entro il 30/09/2008 contenga un classamento differente da quello che verrà effettivamente proposto entro il 30/10/2009 con la procedura DOCFA

2.      il Catasto proceda (entro normalmente un anno dalla presentazione del DOCFA), alla rettifica del classamento proposto, sulla base di autonome valutazioni discrezionali d'ufficio.

 

Dato atto pertanto che la previsione di azioni sanzionatorie da parte del Comune, sta ponendo molti dubbi ed indecisioni ai tecnici, e di riflesso nei contribuenti che vorrebbero aderire al condono fiscale, ma che si trovano disincentivati dallo spettro di possibili sanzioni, in caso di rettifiche di classamento non dipendenti dalla volontà del contribuente.

 

Considerato inoltre il particolare momento di complessità economica del paese e di molti settori economico – produttivi della nostra città, e ritenendo pertanto di venire incontro alle difficoltà delle famiglie, alleggerendo la manovra fiscale relativa alla definizione agevolata, pur nel rispetto dell'equità fiscale nei confronti dei cittadini che coscienziosamente si sono sempre comportati in maniera corretta nei confronti degli obblighi tributari.

 

Ritenuto pertanto di favorire al massimo l'adesione dei contribuenti volenterosi al condono fiscale, proponendo al Consiglio Comunale una modifica al Regolamento ICI, per la parte relativa alla definizione agevolata ICI 336, prevedendo l'eliminazione di qualsiasi tipo di sanzione, in qualunque fase del procedimento, nonché il posticipo del termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata al 30/11/2008, prevedendo inoltre la delega a favore della Giunta Comunale di ulteriormente posticipare, con atto motivato, detta scadenza.

 

Visto il D. Lgs. 267/2000,

 

Visti il D. Lgs. 504/1993 e la Legge 311/2004.

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio tributi.

 

DELIBERA

 

1.      Di proporre al Consiglio Comunale, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per la parte relativa alla definizione agevolata ICI 336, prevedendo l'eliminazione di qualsiasi tipo di sanzione, in qualunque fase del procedimento.

 

2.      Di proporre inoltre il posticipo del termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata al 30/11/2008, prevedendo inoltre la delega a favore della Giunta Comunale di ulteriormente posticipare, con atto motivato, detta scadenza.

 

3.      Di dare atto pertanto che l'art. 11 bis del Regolamento ICI verrà così riscritto (modifiche in neretto):

 

ART. 11 bis “ Agevolazioni fiscali – art. 1 commi 336 e seguenti

della Legge 311/2004 (Legge Finanzia 2005)

 

1) I soggetti passivi dell’Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza riferite agli anni 2003 - 2004 – 2005 – 2006 - 2007

2) In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, la definizione agevolata è inammissibile; in tal caso l’Ufficio, con provvedimento motivato da comunicare all’interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3) l’importo da pagare a titolo di ICI per ciascuna unità immobiliare oggetto di nuovo classamento o di aggiornamento deve comprendere le annualità d’imposta arretrate dal 2003 al 2007 compresi, ovvero un numero di annualità inferiori qualora la decorrenza della data di effettiva variazione dello stato fisico dell’immobile sia successiva. Il versamento degli arretrati deve essere eseguito applicando a ciascuna unità immobiliare l’aliquota relativa al tipo di utilizzo prevista dal Comune per i diversi anni, calcolata sull’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita catastale ovvero sul maggior imponibile attribuito nel caso di aggiornamento della rendita preesistente; occorre inoltre considerare l’importo della detrazione per abitazione principale se spettante. Sulle somme dovute a titolo di ICI arretrata è escluso il pagamento di sanzioni amministrative ed interessi;

4) il perfezionamento della “definizione agevolata” avviene, a pena di decadenza dal diritto ad accedere all’istituto, mediante il pagamento cumulativo in autoliquidazione delle somme dovute per tutte le annualità pregresse interessate, e con la presentazione dell’istanza di definizione agevolata.

5) Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 30/11/2008, prendendo a riferimento il futuro classamento che verrà proposto all’Agenzia del Territorio mediante la procedura DOCFA, che il contribuente dovrà dichiarare nell’istanza di agevolazione. Qualora la somma da versare superi l’importo di € 2.000,00, è ammesso il versamento in 4 rate trimestrali di uguale importo (scadenze: 30.11.2008, 31.12.2008, 31.03.2009, 30.06.2009). Il versamento delle somme dovute deve essere eseguito in forma cumulativa (per più anni ed eventualmente per più unità immobiliari) mediante versamento sul conto corrente postale in uso per il pagamento dell’ICI sanzioni (c.c.p. n° 59032755), in questo caso occorre però barrare la casella “Ravvedimento”.

6) La presentazione dell’istanza di definizione agevolata ICI/336 anno 2008 dovrà essere effettuata entro il 30/11/2008 su apposito modello predisposto dal Comune di Taggia alla quale dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

·         copia del bollettino di versamento delle somme dovute (unica soluzione o 1° rata se l’importo complessivo supera € 2.000,00)

·         dichiarazione (su apposito modello predisposto dall’ente) di impegnarsi a presentare alla competente Agenzia del Territorio, entro e non oltre il 31.10.2009, l’atto di attribuzione/aggiornamento redatto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale. In tale dichiarazione dovrà essere indicato il futuro classamento che verrà proposto con la procedura DOCFA, sulla base del quale dovrà essere eseguito il versamento.

·         modulo “Ravvedimento comma 336”, predisposto dall’ufficio ICI, da cui si rilevano i conteggi effettuati per il calcolo dell’imposta e degli interessi dovuti, e l’eventuale applicazione della rateizzazione.

 

7) Entro il 31.10.2009 il contribuente dovrà integrare l’istanza di definizione agevolata presentando al Comune copia del modello D1 del Docfa 336 rilasciato dall’Agenzia del Territorio, da cui si evince la decorrenza dell’attribuzione o dell’aggiornamento catastale; il campo annotazioni dell’atto di aggiornamento deve recare nota del fatto che l’accatastamento è stato proposto a seguito di adesione alla definizione agevolata dell'ICI promossa dal Comune di Taggia.

8) La mancata presentazione dell’istanza di definizione agevolata ICI/336 così come l’omesso versamento entro il 30.11.2008, o la mancata presentazione del modello D1 del Docfa 336 rilasciato dall’Agenzia del Territorio entro il 31.10.2009, comporteranno la perdita del beneficio della definizione agevolata e l'assoggettamento alle ordinarie attività di accertamento tributario con irrogazione di sanzioni ed addebito di interessi moratori;

9) Il Comune verificherà la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza (parziale pagamento) liquiderà le maggiori somme risultanti a debito senza applicazione di sanzioni ed interessi;

10) Nel caso in cui, a seguito dell’attività di controllo eseguita dall’Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/1994, gli atti di attribuzione o aggiornamento delle rendite vengano sottoposti a rettifica, il Comune procederà, dopo aver verificato l’avvenuta notificazione delle rendite rettificate agli intestatari di partita, al recupero dell’ICI dovuta sulla differenza di rendita, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

11) La Giunta Comunale è delegata ad approvare, con atto motivato, ulteriori proroghe del termine di scadenza per la presentazione delle istanze di definizione agevolata.

 

 

4.      Di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

 

5.      Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.


Letto, confermato e sottoscritto

 

Il Presidente

F.to : GENDUSO Dr. VINCENZO

 

___________________________________

Il Segretario Comunale

F.to :  GAMBINO Dr. FRANCO

 

___________________________________

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal

 

________________ al ________________

Il Segretario Comunale

GAMBINO Dr. FRANCO

 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

 

Taggia, lì____________________________

Il Segretario Comunale

GAMBINO Dr. FRANCO

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________

 

 

q  In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

 

q  Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune (art. 134, comma 3 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

 

 

Il Segretario Comunale

GAMBINO Dr. FRANCO