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COMUNE
di TAGGIA
Provincia di IMPERIA
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Lì 11/09/2008
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N.
292
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OGGETTO:
SERVIZIO
TRIBUTI - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO ICI IN
RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ART. 1 C. 336 L. 311/2004
L’anno duemilaotto addì undici del mese di settembre alle ore quindici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata,
si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
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Cognome e Nome |
Presente |
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5. CORDONI GIOVANNI - Assessore |
Sì |
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Totale Presenti: |
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Totale Assenti: |
Svolge le funzioni di
Segretario, relativamente al presente verbale il Signor GAMBINO
Dr. FRANCO Segretario Comunale.
Assume la Presidenza
il Signor GENDUSO
Dr. VINCENZO in qualità di Sindaco.
Premesso che con deliberazione n° 36
del 29/04/2008 è stato integrato il regolamento per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili, introducendo una definizione agevolata dei rapporti
tributari per gli anni 2003 – 2007 in caso di regolarizzazione spontanea delle
omesse attribuzioni e degli omessi aggiornamenti catastali direttamente da
parte dei contribuenti ai sensi dell'art. 1 commi 336 e seguenti della legge
311/2004 (finanziaria 2005).
Dato atto che, in sede di prima
applicazione del condono fiscale ICI 336, sono stati evidenziati alcuni aspetti
complessi circa la procedura di accatastamento.
In particolare, è stata riportata da
alcuni tecnici la difficoltà in cui talvolta si trovano in caso di verifica del
classamento di alcuni immobili, le cui caratteristiche possono appartenere, a
seconda della valutazione che si compie, ad una categoria piuttosto che ad
un'altra.
Considerato che, nello specifico, i
tecnici si troveranno in difficoltà allorquando, avendo predisposto la pratica
di aggiornamento catastale secondo le loro personali valutazioni, il Catasto
rettificherà tale classamento sulla base di valutazioni d'ufficio, le quali
comportano comunque un apprezzamento discrezionale, se pur contenuto entro
certi limiti.
Considerato che l'attuale
formulazione del Regolamento ICI prevede l'applicazione di sanzioni ed
interessi in due casi:
1. la dichiarazione di impegno ad
accatastare presentata entro il 30/09/2008 contenga un classamento differente
da quello che verrà effettivamente proposto entro il 30/10/2009 con la
procedura DOCFA
2. il Catasto proceda (entro
normalmente un anno dalla presentazione del DOCFA), alla rettifica del
classamento proposto, sulla base di autonome valutazioni discrezionali
d'ufficio.
Dato atto pertanto che la previsione
di azioni sanzionatorie da parte del Comune, sta ponendo molti dubbi ed
indecisioni ai tecnici, e di riflesso nei contribuenti che vorrebbero aderire
al condono fiscale, ma che si trovano disincentivati dallo spettro di possibili
sanzioni, in caso di rettifiche di classamento non dipendenti dalla volontà del
contribuente.
Considerato inoltre il particolare
momento di complessità economica del paese e di molti settori economico –
produttivi della nostra città, e ritenendo pertanto di venire incontro alle
difficoltà delle famiglie, alleggerendo la manovra fiscale relativa alla
definizione agevolata, pur nel rispetto dell'equità fiscale nei confronti dei
cittadini che coscienziosamente si sono sempre comportati in maniera corretta
nei confronti degli obblighi tributari.
Ritenuto pertanto di favorire al
massimo l'adesione dei contribuenti volenterosi al condono fiscale, proponendo
al Consiglio Comunale una modifica al Regolamento ICI, per la parte relativa
alla definizione agevolata ICI 336, prevedendo l'eliminazione di qualsiasi tipo
di sanzione, in qualunque fase del procedimento, nonché il posticipo del
termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata al
30/11/2008, prevedendo inoltre la delega a favore della Giunta Comunale di
ulteriormente posticipare, con atto motivato, detta scadenza.
Visto il D. Lgs. 267/2000,
Visti il D. Lgs. 504/1993 e la Legge
311/2004.
Visto il parere in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio tributi.
DELIBERA
1. Di proporre al Consiglio Comunale,
per le motivazioni di cui in premessa, la modifica del Regolamento Comunale per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per la parte relativa alla
definizione agevolata ICI 336, prevedendo l'eliminazione di qualsiasi tipo di
sanzione, in qualunque fase del procedimento.
2. Di proporre inoltre il posticipo del
termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata al
30/11/2008, prevedendo inoltre la delega a favore della Giunta Comunale di
ulteriormente posticipare, con atto motivato, detta scadenza.
3. Di dare atto pertanto che l'art. 11
bis del Regolamento ICI verrà così riscritto (modifiche in neretto):
ART. 11 bis “ Agevolazioni fiscali
– art. 1 commi 336 e seguenti
della Legge 311/2004 (Legge
Finanzia 2005)
1) I soggetti passivi
dell’Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti
reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto
ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i
classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel
territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del
Territorio prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di
attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data
cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena
di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti
tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza
riferite agli anni 2003 - 2004 – 2005 – 2006 - 2007
2) In caso di omessa
e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, la definizione agevolata
è inammissibile; in tal caso l’Ufficio, con provvedimento motivato da
comunicare all’interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di
cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3) l’importo da pagare
a titolo di ICI per ciascuna unità immobiliare oggetto di nuovo classamento o
di aggiornamento deve comprendere le annualità d’imposta arretrate dal 2003 al
2007 compresi, ovvero un numero di annualità inferiori qualora la decorrenza
della data di effettiva variazione dello stato fisico dell’immobile sia
successiva. Il versamento degli arretrati deve essere eseguito applicando a
ciascuna unità immobiliare l’aliquota relativa al tipo di utilizzo prevista dal
Comune per i diversi anni, calcolata sull’intero imponibile nel caso di prima
attribuzione della rendita catastale ovvero sul maggior imponibile attribuito
nel caso di aggiornamento della rendita preesistente; occorre inoltre
considerare l’importo della detrazione per abitazione principale se spettante.
Sulle somme dovute a titolo di ICI arretrata è escluso il pagamento di sanzioni
amministrative ed interessi;
4) il perfezionamento
della “definizione agevolata” avviene, a pena di decadenza dal diritto ad
accedere all’istituto, mediante il pagamento cumulativo in autoliquidazione
delle somme dovute per tutte le annualità pregresse interessate, e con la
presentazione dell’istanza di definizione agevolata.
5) Il pagamento in unica
soluzione deve essere effettuato entro il 30/11/2008, prendendo a
riferimento il futuro classamento che verrà proposto all’Agenzia del Territorio
mediante la procedura DOCFA, che il contribuente dovrà dichiarare nell’istanza
di agevolazione. Qualora la somma da versare superi l’importo di € 2.000,00, è
ammesso il versamento in 4 rate trimestrali di uguale importo (scadenze: 30.11.2008,
31.12.2008, 31.03.2009, 30.06.2009). Il versamento delle somme dovute deve
essere eseguito in forma cumulativa (per più anni ed eventualmente per più
unità immobiliari) mediante versamento sul conto corrente postale in uso per il
pagamento dell’ICI sanzioni (c.c.p. n° 59032755), in questo caso occorre però
barrare la casella “Ravvedimento”.
6) La presentazione
dell’istanza di definizione agevolata ICI/336 anno 2008 dovrà essere effettuata
entro il 30/11/2008 su apposito modello predisposto dal Comune di Taggia
alla quale dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
·
copia del bollettino di versamento delle somme dovute (unica
soluzione o 1° rata se l’importo complessivo supera € 2.000,00)
·
dichiarazione (su apposito modello predisposto dall’ente)
di impegnarsi a presentare alla competente Agenzia del Territorio, entro e non
oltre il 31.10.2009, l’atto di attribuzione/aggiornamento redatto ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n.
701, con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale. In tale dichiarazione dovrà essere indicato il futuro
classamento che verrà proposto con la procedura DOCFA, sulla base del quale
dovrà essere eseguito il versamento.
·
modulo
“Ravvedimento comma 336”, predisposto dall’ufficio ICI, da cui si rilevano i conteggi
effettuati per il calcolo dell’imposta e degli interessi dovuti, e l’eventuale
applicazione della rateizzazione.
7) Entro il 31.10.2009
il contribuente dovrà integrare l’istanza di definizione agevolata presentando
al Comune copia del
modello D1 del Docfa 336 rilasciato dall’Agenzia del Territorio, da cui si
evince la decorrenza dell’attribuzione o dell’aggiornamento catastale; il campo
annotazioni dell’atto di aggiornamento deve recare nota del fatto che
l’accatastamento è stato proposto a seguito di adesione alla definizione
agevolata dell'ICI promossa dal Comune di Taggia.
8) La mancata
presentazione dell’istanza di definizione agevolata ICI/336 così come l’omesso
versamento entro il 30.11.2008, o la mancata presentazione del modello D1 del Docfa 336 rilasciato
dall’Agenzia del Territorio entro il 31.10.2009, comporteranno
la perdita del beneficio della definizione agevolata e l'assoggettamento alle
ordinarie attività di accertamento tributario con irrogazione di sanzioni ed
addebito di interessi moratori;
9) Il Comune
verificherà la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a
titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una
differenza (parziale pagamento) liquiderà le maggiori somme risultanti a debito
senza applicazione di sanzioni ed interessi;
10) Nel caso in cui, a
seguito dell’attività di controllo eseguita dall’Agenzia del Territorio sulla
base del D.M. n. 701/1994, gli atti di attribuzione o aggiornamento delle
rendite vengano sottoposti a rettifica, il Comune procederà, dopo aver
verificato l’avvenuta notificazione delle rendite rettificate agli intestatari
di partita, al recupero dell’ICI dovuta sulla differenza di rendita, senza
applicazione di sanzioni ed interessi.
11) La Giunta Comunale
è delegata ad approvare, con atto motivato, ulteriori proroghe del termine di
scadenza per la presentazione delle istanze di definizione agevolata.
4. Di comunicare l’adozione della
presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
5. Di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 del D.Lgs. 267/2000.
Il Presidente
___________________________________ |
Il Segretario Comunale
___________________________________ |
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal ________________
al ________________ Il Segretario Comunale
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E' copia
conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. |
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________q
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.) q
Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione
all’Albo Pretorio del Comune (art. 134, comma 3 del D.L. 18-08-2000 N.267 –
T.U.E.L.) Il Segretario Comunale
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