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COMUNE
di TAGGIA
Provincia di IMPERIA
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Lì 23/10/2008
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N.
334
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OGGETTO:
COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO DA PARTE DELL'ENTE AVVERSO RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA'
"ALBERGO VITTORIA S.R.L."
L’anno duemilaotto addì ventitre del mese di ottobre alle ore quindici e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata,
si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
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Cognome e Nome |
Presente |
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5. CORDONI GIOVANNI - Assessore |
Sì |
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Totale Presenti: |
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Totale Assenti: |
Svolge le funzioni di
Segretario, relativamente al presente verbale il Signor GAMBINO
Dr. FRANCO Segretario Comunale.
Assume la Presidenza
il Signor GENDUSO
Dr. VINCENZO in qualità di Sindaco.
UDITA
la relazione del Presidente;
RICHIAMATA
la deliberazione del C.S. N. 31 del 07.02.2007 relativa alla variante al PRG di
Taggia (art. 10 delle norme di attuazione);
VISTE
le deliberazioni di C.C. n. 26 del 03.04.2008 e n. 22 del 13.09.2008 di modifica
alla delibera del C.S. sopra citata;
CONSIDERATO che:
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la società
Albergo Vittoria s.r.l. ha presentato ricorso al T.A.R. di Genova per
l’annullamento, in parte qua, delle deliberazioni assunte dal C.C. di Taggia ed
in particolare della parte in cui a seguito della modifica deliberata dal
Consiglio Comunale di Taggia con atto 13.09.2007 n. 22 è stata introdotta nella
variante all’art. 10 N.A. del P.R.G. di Taggia la disposizione per cui “In caso
di interventi di frazionamento di unità immobiliari residenziali la superficie
minima di ogni singolo alloggio non potrà essere inferiore a m q 56 netti”
ed è stato disposto il divieto, nella
zona B di cui all’art. 10 delle norme di attuazione, di cambio d’uso verso la
residenza;
-
Il
ricorso è stato notificato il 16.10.2008
al Comune di Taggia;
-
è necessario
presentare le proprie controdeduzioni a sostegno delle proprie ragioni nel
dibattimento innanzi al giudice amministrativo;
ACCERTATO
che per la discussione del ricorso presso il tribunale amministrativo è
obbligatorio che il comune sia patrocinato da
un legale appositamente abilitato;
RILEVATO
che all’interno dell’ente non vi è un Ufficio Legale che possa espletare tale
funzione per cui è necessario affidare tale incarico a professionista esterno;
RICHIAMATO
l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, secondo il quale “per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni possono
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”;
1)
di costituirsi
nel giudizio nel ricorso al T.A.R. proposto dalla società Albergo Vittoria
s.r.l. per le motivazioni sopra
enunciate;
2)
di demandare a
successivi atti del capo servizio competente i successivi e conseguenti
adempimenti;
3)
di comunicare
l’adozione della presente delibazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
Il Presidente
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Il Segretario Comunale
___________________________________ |
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal ________________
al ________________ Il Segretario Comunale
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E' copia
conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. |
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________q
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.) q
Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione
all’Albo Pretorio del Comune (art. 134, comma 3 del D.L. 18-08-2000 N.267 –
T.U.E.L.) Il Segretario Comunale
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